Banche Venete

NOVITA'

E' di imminente pubblicazione (presumibilmente a settembre 2018), per Dike Giuridica, un mio nuovo contributo dal titolo 'Le Banche popolari Venete' che affronta le relative vicende e descrive lo stato attuale dei fatti e le possibili azioni da promuovere. Detta pubblicazione sarà tempestivamente indicata su questo sito.

Avv. Nicola Stiaffini 
Livorno, 7 giugno 2018


SUL TERMINE PER AVANZARE LE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DEI PROPRI CREDITI ALLE BANCHE VENETE

 di Nicola Stiaffini

All'alba dell'emissione del Dl 99/17 del 25.6.17 ed in mancanza di chiarimenti da parte degli organi compententi, era stata indicato da tutti gli operatori del caso il giorno 24.8.17 quale termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento dei crediti nei confronti delle Banche venete in LCA. Tale individuazione era, ovviamente, eseguita in via cautelativa calcolando il termine di 60 giorni ex art 86 V co TUB decorrente -in assenza di comunicazioni di sorta- dalla data del predetto decreto.

Successivamente -e del tutto inopportunamente- in Gazzetta Ufficiale del 31.7.17 sono stati pubblicati due comunicati di Banca d'Italia che -semplicemente- ricordavano (?) la sottoposizione alla procedura di LCA delle due 'venete'. Tale pubblicazione, quindi, ha generato ulteriore confusione tra gli operatori, facendo concludere -sempre in via cautelativa- che il termine doveva ora considerarsi decorrente dal 31.7.17 e dunque con scadenza 29.9.17.

Tuttavia, l'art. 86, comma 5, del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) indica la decorrenza del termine (60 giorni) decorrente dalla pubblicazione in G.U. del D.MEF 185/17 che ad oggi (4 ottobre 2017) non è ancora stato pubblicato. Tale stato di cose, dunque, permette di concludere che il termine in esame non è ancora iniziato a decorrere.

Tale conclusione, infine, è confermata anche dal comunicato emesso dai Commissari liquidatori in data 11 settembre 2017 (https://www.popolarevicenza.it/bpvi-web/home/Corpo...).

Almeno su questo aspetto, quindi, pare fatta un pò di chiarezza. Resta tuttavia lo stupore per il singolare inizio di questa procedura che è nata da un decreto legge 'domenicale' ed un contratto di cessione immediato, in assenza però dell'altrettanto tempestiva pubblicazione in GU del DMEF.

Livorno, 4 ottobre 2017

Avv. Nicola Stiaffini

(riproduzione riservata)


E' POSSIBILE IL RECUPERO VALORE AZIONI 'AZZERATE' DELLE BANCHE VENETE?

PERCHE' E COME PROVARE A RECUPERARE I PROPRI SOLDI

di Nicola Stiaffini

Dall'emissione del DL 99/17 la domanda più ricorrente che mi è stata posta da clienti, Colleghi ed altri osservatori è stata 'ma è possibile recuperare i soldi investiti nelle banche venete (BPVicenza e VenetoBanca)?'.

Ad oggi non è ovviamente possibile dare una risposta certa a tale domanda, ma è possibile fare considerazioni sullo stato delle cose e quindi sulla scorta di ciò trarre ragionevoli conclusioni.

Il primo elemento utile a tale osservazione è certamente il fatto che la cd BadBank (termine del tutto infelice a parer mio) è dotata di un patrimonio composto di circa 18 miliardi di crediti cd 'deteriorati', oltre ad una garanzia dello Stato di circa 8 miliardi (elevabile per altri 10) sulle passività contingenti la liquidazione.

L'attività liquidatoria, quindi, sarà concentrata sul recupero di tali somme che, per quanto complesse, ammontano a cifre di importantissimo rilievo.

Storicamente la vicenda in corso per BPVicenza e VB è già accaduta in Italia: si tratta della liquidazione coatta amministrativa del Banco di Napoli. Recentemente, sono stati resi noti i risultati di tale gestione che certamente può dirsi ben riuscita: sono stati recuperati circa il 90% dei crediti deteriorati in gestione, con un attuale bilancio della relativa SGA di 752 milioni di attivi (di cui 469 milioni di attività finanziarie disponibili per la vendita, e 214 milioni di crediti residui) e riserve da utili per 692 milioni (dati pubblicati su repubblica.it del 28.6.2017).

Se anche gli attuali commissari ottenessero risultati meno brillanti di quelli di cui sopra ed anche considerando il privilegio del credito statale di 5 miliardi 'prestati' ad Intesa per l'operazione di cessione, non è peregrino ritenere che possa esserci un cospicuo avanzo di gestione utile per il dovuto risarcimento e/o rimborso agli azionisti e creditori subordianti attualmente azzerati al 100%.

Inoltre, deve osservarsi che, all'offerta pubblica di transazione dei mesi scorsi ha aderito circa il 72% per BPVi ed il 75% per Veneto Banca degli aventi diritto, con ciò rinunciando ad ogni altro avere dalle relative banche.

Al netto di tali oggettivi dati, dunque, restano 'azzerati' il 28% ed il 25% degli azionisti rispettivamente di BPVicenza e di VB. Se poi consideriamo che una parte di questi potrebbero decidere di non perseguire il proprio diritto -per scelta, per disperazione o per necessità- se ne può dedurre che la percentuale degil aventi diritto di potrebbe ulterioremente ridurre. Va poi considerato che il termine per tale domanda (di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa) scadrà il 24 agosto e quindi in un momento usualmente dedicato alle vacanze (e non credo sia un caso) dalla maggior parte degli utenti ed operatori (azionisti e professionisti), è ancor più facile prevedere un'ulteriore riduzione della domanda di riconoscimento del proprio credito verso gli organi di liquidazione delle banche venete.

In altri termini, l'utile che deriverà dai 18 miliardi di crediti al netto dei 5 miliardi in privilegio, sarà distribuito tra coloro che oggi avranno tempestivamente creduto in tale opportunità.  

A sommesso aviso di chi scrive, dunque, la risposta alla domanda iniziale ('è possibile recuperare i soldi investiti nelle banche venete?') deve essere SI, a condizione però di non perdere altro tempo e procedere immediatamente agli adempimenti del caso:

1. raccogliere la documentazione necessaria;

2. presentare tempestivamente la domanda agli organi competenti.

Vista la particolare complessità della vicenda, poi, è certamente auspicabile che il singolo azionista e/o obbligazionista subordinato venga opportunatamente assistito da professionisti di consolidata esperienza in materia evitando ogni possibile approssimazione sul tema.

Avv. Nicola Stiaffini

(riproduzione riservata)