La CASSAZIONE CONFERMA l'intesa bancaria, fideiussioni contestabili sempre che si dia la dovuta prova.

Con la recentissima sentenza n. 13846 del 22 maggio 2019, la Cassazione ha confermato:

  1. l'esistenza -ormai incontestabile- di un'intesa bancaria anticoncorrenziale avente ad oggetto un modulo di fideiussioni (cd 'schema/ABI'), particolarmente restrittivo dei diritti del fideiussore;

  2. l'infondatezza delle tesi bancarie secondo cui la nullità del 'contratto a monte' non travolgerebbe anche il 'contratto a valle' (dunque tutti i relativi singoli contratti contenenti le censurate condizioni);

  3. la necessità di dare la dovuta prova della uniforme applicazione delle predette condizioni anticoncorrenziali.

Alla luce di tali chiarimenti e vista l'autorevolezza massima dell'Autorità Giudiziaria da cui provengono, si può certamente giudicare tale sentenza come una ulteriore importante e positiva svolta in favore del fideiussore.

Tuttavia, si deve anche rilevare la richiamata necessità di dare la dovuta prova. In tal senso, quindi, l'attività istruttoria svolta dal singolo difensore del fideiussore si rileverà decisiva nei relativi giudizi. Solo ciò, infatti, potrà permettere di sostenere e dimostrare -come richiesto- l'uniforme applicazione dell'intesa antitrust anche nel caso specifico posto all'attenzione del singolo Giudice.

Alla luce di tutto ciò, quindi, la lungimirante eseguita raccolta di centinaia e centinaia di fideiussioni schema/ABI, su tutto il territorio nazionale (da Bolzano ad Agrigento) e proveniente da oltre 70 diverse banche, rappresenta la massima espressione di tale richiesta prova. Non può essere imposto al singolo fideiussore (che spesso, peraltro, è anche un consumatore) di fornire più di quanto detto. Davanti a tale materiale istruttorio, secondo la Cassazione di maggio 2019 quindi, il Giudice non potrà negare la raggiunta prova dell'applicazione nel caso concreto di un'intesa anticoncorrenziale a danno del garante.

Un nuovo decisivo passo avanti nella tutela del fideiussore, ove debitamente istruito ed assistito, è dunque stato fatto.

Nicola Stiaffini

Livorno, 27 maggio 2019

rirpduzione riservata

link alla sentenza:  http://www.nicolastiaffini.it/case-history