La deroga all’art 1957 cc è clausola vessatoria (nulla) per il consumatore/fideiussore

Commento a Corte di Appello di Milano, sen. 2354 del 27 luglio 2021
di Nicola Stiaffini

L’essenzialità della deroga all’art 1957 cc in tema di fideiussioni è nota a tutti: in caso di sua validità, infatti, la banca può agire nei confronti del fideiussione senza limiti di tempo (se non quelli di prescrizione del credito). In caso contrario, invece, è necessaria un’azione giudiziale tempestiva (entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione) della banca, in mancanza della quale la fideiussione si estingue ed il garante deve ritenersi libero da ogni vincolo verso la banca.

In tal senso, oltre a ricordare la recente conferma circa la sua nullità in caso di violazione antitrust (chiarita dalle SSUU 41994/21) per utilizzo dello schema ABI, è opportuno dar conto della importante conferma della sentenza in commento secondo cui la deroga all’articolo 1957 cc è da considerarsi VESSATORIA laddove sia stata sottoscritta da un consumatore.

Considerando l’amplissimo ricorso alla fideiussione per i crediti bancari ed il fatto che la maggior parte di tali garanzie sono state richieste a consumatori (come tali intendendosi persone fisiche che non agiscono nell’ambito della propria attività professionale) risulta evidente l’importanza di tale (ulteriore) conferma di tutela.

La Corte di Milano, pertanto, ha autorevolmente riconosciuto questa importantissima tutela (spesso poco invocata) a sostegno dei consumatori. Ecco le esatte parole della corte milanese:

'Perciò, la clausola, avente ad oggetto la rinuncia degli appellanti alla
facoltà di eccepire l'omesso esercizio dell'onere, gravante sul creditore ex art.1957 cc, di previamente proporre le proprie istanze contro il debitore principale e di continuarle con diligenza -onere, il cui mancato assolvimento comporta, appunto, la liberazione dall'obbligo di garanzia -è clausola vessatoria (…) con conseguente nullità della medesima’.

Ogni consumatore-fideiussore, quindi, può eccepire la nullità della deroga all’art 1957 cc (indipendentemente dal tipo di garanzia sottoscritta: omnibus o specifica) laddove la stessa non sia stata preceduta da una specifica trattativa sul punto (il cui onere probatorio grava sulla banca).

Ciò che con l’abuso si vorrebbe prendere, con la forza del diritto si può difendere.


Nicola Stiaffini
Livorno, 12 luglio 2022


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