LA VITTORIA DEL FONDO PATRIMONIALE A TUTELA DEL FIDEIUSSORE

Nota a Cassazione n. 8201 del 27.04.2020 Pres. De Chiara Carlo Relatore Solaini Luca
La Cassazione con la sentenza in commento (scaricabile cliccando sul link) dirime una vicenda sulla (im)pignorabilità di un bene immobile, costituito in fondo patrimoniale, del fideiussore.
Nel caso di specie:
l’immobile era stato aggredito dalla banca creditrice stante l’inadempimento del debitore principale al finanziamento garantito;
la costituzione del fondo patrimoniale, peraltro, era successiva al rilascio della garanzia da parte del fideiussore che era anche l’amministratore unico della srl debitrice principale.
A seguito del pignoramento, il coniuge del fideiussore esperiva opposizione di terzo ex art. 619 cpc, deducendo l’impignorabilità dello stesso, in quanto -appunto- confluito in fondo patrimoniale.
La banca, invece, contestava il fondamento della domanda invocando la nota tesi ‘estensiva’ dei bisogni della famiglia (secondo cui l’attività imprenditoriale del garante farebbe ricadere il debito nel perimetro dei bisogni non estranei alla famiglia rendendo aggregabili i beni del suo fondo patrimoniale, con esclusione solo dei debiti per esigenze voluttuarie).
Il Giudice del primo grado (Tribunale di Livorno) respingeva il ricorso, il quale veniva invece accolto in secondo grado (Corte di Appello di Firenze) sull’assunto per cui, essendo risultato dimostrato che il finanziamento garantito fosse andato ad esclusivo vantaggio della società debitore principale, si dovesse escludere la destinazione del debito (derivante da fideiussione) ai bisogni della famiglia del garante (seppur amministratore della società garantita).

La Suprema Corte, confermando le argomentazioni della sentenza d’appello, fornisce oggi due importantissimi elementi di giudizio:
 (i) per la valutazione della riferibilità del debito ai bisogni della famiglia, con conseguente pignorabilità od impignorabilità del bene costituito in fondo patrimoniale, occorre avere riguardo alla effettiva destinazione del finanziamento garantito da fideiussione;
 (ii) se il prestito riguarda esclusivamente gli interessi del soggetto garantito, il debito scaturente dalla fideiussione è estraneo ai bisogni della famiglia del garante, con impignorabilità del relativo bene ove costituito nel fondo patrimoniale.

Viene quindi stabilito il principio per cui ‘se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore (fideiussore, ndr), rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell’art. 170 cc, la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale’.

Trattasi di pronuncia da segnalare perché pone in evidenza come vada rilevata (e -con essenziale importanza- provata) la destinazione delle somme garantite all’esclusivo vantaggio del debitore principale, onde rendere operativa la protezione del fondo patrimoniale sui beni ivi posti dal garante.

Si è così dichiarato un importante limite -in favore del fideiussore- alla ‘tesi estensiva’ sempre invocata dal creditore e che, negli ultimi anni, aveva quasi annullato l’efficacia -oggi rivendicata e rinnovata- del fondo patrimoniale.
Bergamo-Livorno, 29 aprile 2020
Avv. Gladys Castellano
Avv. Nicola Stiaffini
(riproduzione riservata)