L'USURA ORIGINARIA DEL TASSO DI MORA COMPORTA LA GRATUITA' DEL PRESTITO (?), Cass. Ord. 23.912/17

L'USURA ORIGINARIA DEL TASSO DI MORA COMPORTA LA GRATUITA' DEL PRESTITO

Con l'ordinanza del 4 ottobre 2017 n. 23.192, la Cassazione ha ritenuto manifestatamente infondato il ricorso di una banca, avverso una decisione del giudice delegato che aveva ammesso l'istituto al passivo del fallimento per il solo capitale del mutuo (escludendo quindi gli interessi moratori), sulla base del rilievo dell’usurarietà originaria del tasso di mora.

Viene quindi richiamato l’art. 1815, co. 2, c.c. (secondo cui ' se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi' ) e l’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, da cui è possibile concludere che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti (ossia alla data del relativo contratto) a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. La SC precisa infatti che 'il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore '. Dall’altro, la giurisprudenza di legittimità ha già statuito che « è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso» (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000) ».

Per quanto l'ultimo periodo sopra riportato non sia di immediata comprensibilità, è certamente possibile concludere dalla decisione in commento che:

1) gli interessi di mora soggiacciono alla legge sull'usura di cui alla L 108/'96 (rigettando così la tesi contraria basata sulla presunta diversa natura di risarcimento del danno degli interessi di mora);

2) il superamento del tasso soglia da parte degli interessi di mora, determinerebbe -non solo la nullità di questi ultimi- ma addirittura la non debenza degli interessi corrispettivi.

Tale ultima conclusione, che sarà certamente la più contestata, è però ricavabile dal fatto che la SC ha confermato la decisione del Tribunale che -a seguito dell'usura nella mora- non ha ammesso al passivo (come richiesto dalla banca) neanche gli interessi corrispettivi. Il Tribunale, confortato dalla SC in commento, quindi ha escluso entrambi gli interessi (moratori e corrispettivi) applicando la sanzione ex art 1815 II co cc.

Da ultimo, deve rilevarsi il richiamo al cd 'cumulo' di interessi. Lo scrivente non ritiene tuttavia che la pronuncia in commento conforti tale tesi che, sia da un punto di vista giuridico che finanziario, è e resta infondata. La SC ha fatto un richiamo al procedimento del Tribunale che -evidentemente- aveva in qualche modo (non è dato sapere come) valutato anche tale aspetto (escludendolo peraltro). La SC, seppur con un ragionamento un pò 'contorto', chiarisce che il Tribunale avrebbe dovuto comunque valutare l'eventuale usurarietà del mutuo, e non escluderla a priori non applicando (comprensibilmente) la tesi del 'cumulo'. In altre parole, quindi, vi può ben essere usura (nel tasso di mora) anche senza dover ricorrere a fantasiose 'sommatorie' con altre voci del finanziamento. Talvolta -e non è per niente raro- è il mero tasso di mora (per come espresso nel contratto di finanziamento stesso) ad essere dichiaratamente oltre soglia usura, e tanto basta.

In conclusione, quindi, la decisione in commento segna certamente una importantissima svolta nel dibattito aperto in materia di usura. Rappresenta anche una importante occasione per esaminare migliaia di posizioni creditizie in essere -ovvero cessate negli ultimi 10 anni- e valutare attentamente (caso per caso) se tali operazioni rispettino o meno il nuovo (o per meglio dire, chiarito) principio di usura originaria.

Livorno, 11 ottobre 2017

Nicola Stiaffini

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