Di Avv. Nicola Stiaffini
Pubblicato il 13 aprile 2026
Accade molto spesso che un pignoramento venga avviato sulla base di un contratto di mutuo stipulato anni prima e non saldato.
Tuttavia, nella pratica, quel contratto originario raramente rimane “immutato”. Nel tempo, infatti, intervengono modifiche (cd rinegoziazioni) oppure il credito viene ceduto a soggetti diversi dalla banca.
Ed è proprio in questi casi che possono emergere profili di illegittimità dell’azione esecutiva.
Un primo aspetto riguarda le modifiche oggettive del mutuo, cioè tutte quelle situazioni in cui le parti, nel corso del rapporto, hanno rinegoziato alcune condizioni. Si pensi alla sospensione delle rate, alla proroga della durata o alla modifica del tasso di interesse.
Si tratta di interventi molto diffusi che incidono direttamente sul contenuto dell’obbligazione. Il risultato è che il contratto originario non è più sufficiente a rappresentare il reale rapporto tra le parti.
Su questo punto la giurisprudenza si è di recente espressa: il Tribunale di Livorno, con ordinanza del 27 gennaio 2026, ha affermato che un mutuo modificato con accordi successivi non formalizzati nelle stesse forme dell’atto originario diventa un titolo “parziale e incompleto”, e come tale non idoneo a sostenere un’azione esecutiva. In termini analoghi si era già espresso anche il Tribunale di Padova (ordinanza 27 dicembre 2025), evidenziando come, in presenza di modifiche rilevanti – ad esempio sul tasso di interesse – il contratto originario non sia più sufficiente a determinare il credito.
In sostanza, se per ricostruire il debito è necessario fare riferimento anche ad accordi successivi, il titolo perde quella completezza che la legge richiede per procedere con il pignoramento.
Un secondo profilo, altrettanto frequente, riguarda invece modifiche soggettive del mutuo derivante da fenomeni (sempre più diffusi per non dire costanti) di cessione del credito.
Sempre più frequentemente, infatti, i mutui vengono trasferiti a società terze, che poi si occupano del recupero. In questi casi cambia il soggetto che agisce, ma non sempre questo passaggio avviene nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge.
È bene chiarire che non è sufficiente richiamare genericamente una cessione o indicare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per poter agire esecutivamente, è necessario che il trasferimento del credito sia documentato con atti aventi una forma idonea (doveroso anche precisare che tali aspetti sono al centro del dibattito giurispruenziale con decisioni spesso in contrasto tra loro).
In mancanza di tali elementi, il soggetto che agisce potrebbe non essere legittimato. Lo ha ribadito anche il Tribunale di Brindisi con la recentissima sentenza del 31 marzo 2026 n. 465, sottolineando come la carenza di un atto di cessione in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata impedisca di riconoscere efficacia esecutiva alla pretesa della cessionaria.
Questi aspetti, spesso sottovalutati, hanno conseguenze molto concrete.
Per procedere con un pignoramento, infatti, il creditore dovrebbe essere in possesso di un titolo che sia certo, completo e immediatamente verificabile. Quando il contratto è stato modificato nel tempo oppure quando il credito è stato trasferito senza il rispetto delle forme richieste, questi requisiti potrebbero venire meno.
E quando ciò accade, l’azione esecutiva può essere contestata.
In conclusione, dietro molti pignoramenti apparentemente regolari si nascondono criticità che meritano di essere approfondite.
Verificare se il mutuo è stato rinegoziato o se il credito è stato ceduto correttamente può fare la differenza tra subire l’esecuzione o riuscire a bloccarla.
