FIDEIUSSIONI ABI: PER MONZA VA PROVATA L’UNIFORME APPLICAZIONE DELLO SCHEMA
IL TR. MONZA (SENTENZA DEL 5/1/21 N. 34) PRECISA L’OGGETTO DELLA PROVA RICHIESTA
AI FINI DELLA NULLITA’ ANTITRUST
Il nuovo anno si apre con una interessante sentenza del Tribunale di Monza (n.34/21 reperibile in www.fideiussionulle.it) che -contrariamente al precedente proprio orientamento- fornisce importanti indicazioni sulla nullità delle fideiussioni Schema ABI.
La decisione risulta molto utile per le precisazioni ISTRUTTORIE che fornisce e quindi per predisporre la miglior difesa a garanzia del fideiussore.
Il Tribunale monzese riconosce la nullità della fideiussione, ma la condiziona alla prova della ‘presunta indistinta esecuzione della condotta anticoncorrenziale’.
In particolare il Tribunale precisa:
(i) ‘che le clausole sopra richiamate (2,6,8 Schema ABI, ndr) siano idonee ad incidere anche pesantemente sulla posizione del garante’;
(ii) ‘che la nullità a cascata indice sulle fideiussioni concluse mediante l’impiego dei suddetti moduli incriminati perchè frutto di un accordo di cartello, ma non riguarda il contenuto delle singole clausole’;
(iii) che, quindi, non basta il ‘mero riscontro testuale’ (come invece sostenuto -giustamente- dal Tribunale di Milano) ma occorre ‘la dimostrazione che la banca abbia adottato una condotta anticoncorrenziale…’ ossia ‘l’allegazione non soltanto della lettera fideiussoria omnibus contestata, ma anche di
Il garante, secondo il Tribunale di Monza, deve dimostrare quindi ‘l’adozione da parte della banca di modelli contrattuali di fideiussione che sono in pratica tutti uguali, così che la libertà di scelta dei consumatori resta completamente azzerata: ma tali fatti vanno compiutamente allegati e dimostrati’.
Pur non condividendo tale rigore istruttorio -e rinviando a quanto già sul tema argomentato e descritto nei precedenti nostri interventi in www.fideiussioninulle.it- né nelle altre statuizioni della sentenza (sia in ordine alla certa rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di nullità che, ovviamente, alla tutela del garante mediante la sanzione della nullità oltre che quella risarcitoria)- l’impostazione del Tribunale consente comunque di ottenere la liberazione del fideiussore.
La pretesa istruttoria è infatti certamente superabile mediante la tempestiva produzione di una sufficiente raccolta di modelli fideiussori conformi allo schema ABI.
A questo scopo abbiamo redatto due specifiche dispense (reperibili al link www.academyunionlaw.it) affinché la difficoltà dei colleghi in ordine alla prova possa essere gestita in modo corretto.
Le fideiussioni Schema-ABI sono nulle, ma NON basta rilevare la circostanza perchè occorre un supporto istruttorio importante ma non impossibile da produrre.
Conclusivamente, possiamo con piacere affermare che finalmente anche Monza ha aderito alla corretta tesi per cui le FIDEIUSSIONI SCHEMA ABI SONO NULLE seppur con le prove del caso.
Livorno-Bergamo, 8 gennaio 2020
Avv. Nicola Stiaffini
Avv. Gladys Castellano
(riproduzione riservata)
AI FINI DELLA NULLITA’ ANTITRUST
Il nuovo anno si apre con una interessante sentenza del Tribunale di Monza (n.34/21 reperibile in www.fideiussionulle.it) che -contrariamente al precedente proprio orientamento- fornisce importanti indicazioni sulla nullità delle fideiussioni Schema ABI.
La decisione risulta molto utile per le precisazioni ISTRUTTORIE che fornisce e quindi per predisporre la miglior difesa a garanzia del fideiussore.
Il Tribunale monzese riconosce la nullità della fideiussione, ma la condiziona alla prova della ‘presunta indistinta esecuzione della condotta anticoncorrenziale’.
In particolare il Tribunale precisa:
(i) ‘che le clausole sopra richiamate (2,6,8 Schema ABI, ndr) siano idonee ad incidere anche pesantemente sulla posizione del garante’;
(ii) ‘che la nullità a cascata indice sulle fideiussioni concluse mediante l’impiego dei suddetti moduli incriminati perchè frutto di un accordo di cartello, ma non riguarda il contenuto delle singole clausole’;
(iii) che, quindi, non basta il ‘mero riscontro testuale’ (come invece sostenuto -giustamente- dal Tribunale di Milano) ma occorre ‘la dimostrazione che la banca abbia adottato una condotta anticoncorrenziale…’ ossia ‘l’allegazione non soltanto della lettera fideiussoria omnibus contestata, ma anche di
altre distinte analoghe garanzie rilasciate a favore di altri istituti
o, comunque, da questi utilizzate, idonee ad evidenziare l’unicità del modello adottato e di cui si assume l’identità del testo contrattuale, dovendosi dimostrare la naturale dell’intesa quale concertazione uniforme da parte delle banche, poi attuata in modo uniforme’.Il garante, secondo il Tribunale di Monza, deve dimostrare quindi ‘l’adozione da parte della banca di modelli contrattuali di fideiussione che sono in pratica tutti uguali, così che la libertà di scelta dei consumatori resta completamente azzerata: ma tali fatti vanno compiutamente allegati e dimostrati’.
Pur non condividendo tale rigore istruttorio -e rinviando a quanto già sul tema argomentato e descritto nei precedenti nostri interventi in www.fideiussioninulle.it- né nelle altre statuizioni della sentenza (sia in ordine alla certa rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di nullità che, ovviamente, alla tutela del garante mediante la sanzione della nullità oltre che quella risarcitoria)- l’impostazione del Tribunale consente comunque di ottenere la liberazione del fideiussore.
La pretesa istruttoria è infatti certamente superabile mediante la tempestiva produzione di una sufficiente raccolta di modelli fideiussori conformi allo schema ABI.
A questo scopo abbiamo redatto due specifiche dispense (reperibili al link www.academyunionlaw.it) affinché la difficoltà dei colleghi in ordine alla prova possa essere gestita in modo corretto.
Le fideiussioni Schema-ABI sono nulle, ma NON basta rilevare la circostanza perchè occorre un supporto istruttorio importante ma non impossibile da produrre.
Conclusivamente, possiamo con piacere affermare che finalmente anche Monza ha aderito alla corretta tesi per cui le FIDEIUSSIONI SCHEMA ABI SONO NULLE seppur con le prove del caso.
Livorno-Bergamo, 8 gennaio 2020
Avv. Nicola Stiaffini
Avv. Gladys Castellano
(riproduzione riservata)