FIDEIUSSIONI SCHEMA ABI: FINALMENTE DALLA CORTE DI APPELLO DI BARI LA TUTELA DELLA NULLITÀ RILEVABILE DAL GIUDICE

Nota a Corte di Appello di Bari sentenza del 21.03.2018

E’ di recente notizia, seppur risalente al marzo scorso, la sentenza in commento della Corte di Appello di Bari che è di particolare interesse per i Fideiussori e dei loro difensori.

La pronuncia è importante:
- perché proviene da giudici di secondo grado e, a quanto a nostra conoscenza, è la prima sentenza di una Corte di Appello dopo la nota Cass. n.29810/2017 (per scaricare la sentenza e leggere i primi commenti a caldo di Cass. 2017 vedi i link: http://www.nicolastiaffini.it/blog/tutte-le-fideiussioni-omnibus-sono-nulle-cass-2981017);
- perché inquadra la fattispecie della nullità della fideiussione conforme allo schema dell’ABI nelle nullità che devono essere rilevate dal Giudice in ogni stato e grado del processo anche senza specifica richiesta del Garante e quindi senza produzione alcuna in giudizio (provvedimento n.55 del 2005 e schema ABI 2003);
- perché inquadra la nullità come nullità totale della garanzia per contrarietà del contratto di garanzia alle norme imperative (legge antitrust).
Si impongono alcune considerazioni:
la sentenza è precedente rispetto a Cass. n.30818/2018 (per un commento a quest’ultima sentenza e per scaricare la sentenza si veda il link: http://www.nicolastiaffini.it/blog/ecco-perche-e-dove-ha-errato-la-cassazione-ord-3081818-sulle-fide...) , quindi gli obblighi che la sentenza della Cassazione impone al Garante devono essere, almeno per prudenza, osservati. Il garante deve dimostrare che le Banche hanno continuato dopo il 2005 a fare “cartello”, ossia hanno utilizzato lo stesso schema di fideiussione. È quindi necessaria la produzione di altre fideiussioni a supporto della prova del cartello;
è comunque opportuno, come insegnano pronunce successive a questa in commento, portare all’attenzione del Giudice la nullità della fideiussione schema ABI, allegando il provvedimento n.55 del 2005 e lo schema ABI (entrambi reperibili al link:http://fideiussioninulle.it/documenti/)
Precisato quanto sopra, la sentenza è comunque di estrema importanza e soprattutto si fa apprezzare nella parte in cui spiega chiaramente il perché venga comminata la sanzione della nullità al cartello bancario: è chiaramente definita come illecita la condotta anti concorrenziale del sistema bancario che si concretizza nella predisposizione di modelli negoziali uniformi. La normativa antitrust, spiegano i giudici di secondo grado di Bari, mira a sanzionare il fatto della distorsione della concorrenza, ogniqualvolta essa costituisca il risultato di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche. Questo risultato è punito (con la sanzione della nullità) qualunque sia il mezzo con cui venga perseguito il risultato.
I Giudici decidono di trovarsi di fronte ad una fideiussione che consiste nell’attuazione del cartello per la presenza delle tre clausole sanzionate dalla Banca D’Italia con il provvedimento n.55 ossia la clausola di sopravvivenza, la clausola di reviviscenza e la clausola di esonero al rispetto dei termini stabiliti dall’articolo 1957 del codice civile a carico del creditore.
La sentenza in commento, quindi, rappresenta una ulteriore ed autorevolissima conferma circa la nullità delle fideiussioni schema ABI.

Avv. Gladys Castellano e Avv. Nicola Stiaffini


Livorno-Bergamo, 26 aprile 2019 
(riproduzione riservata)


Link alla sentenza:

http://fideiussioninulle.it/2019/04/26/fideiussioni-schema-abi-finalmente-dalla-corte-di-appello-di-...




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