FIRMA FALSA O MANCANTE? IL CONTRATTO (DERIVATO) E’ NULLO e LA BANCA (CESSIONARIA) DEVE RESTITUIRE OGNI SOMMA (€ 268 mila).

Commento a Lodo Arbitrale del 21/1/20, di Avv. Nicola Stiaffini.

Sempre più spesso mi capita di esaminare contratti bancari, finanziari o di garanzia (ossia contratti di conto corrente, #finanziamenti, #derivati, #leasing, #fideiussioni, ecc.. )
PRIVI DI SOTTOSCRIZIONE del cliente o con firma FALSA.
E’ davvero stupefacente quanto spesso ciò accada anche considerando che, per lo più, in tali casi il cliente ha DIRITTO DI RECUPERARE tutte le somme pagate a titolo di interessi, commissioni, spese e costi del caso.

Questo infatti è il caso trattato in un recente lodo arbitrale emesso in favore di un cliente che riteneva di non aver mai sottoscritto uno specifico contratto #derivato con una determinata banca, che poi aveva ceduto un ramo di azienda ad altro istituto. Il cliente aveva avuto sì altri rapporti finanziari con quell’istituto, ma non quel determinato derivato le cui firme non erano sue. La Banca, invece, contestava tali presupposti e conclusioni.
E’ stato quindi necessario affrontare molteplici e complesse questioni processuali in ambito arbitrale (competenza, legittimazione, ecc..), questioni sostanziali ed istruttorie per poter veder poi riconosciuto il giusto diritto del cliente alla restituzione di quanto nel frattempo versato. Lo svolgimento della consulenza tecnica sulle firme, infatti, ha confermato la falsità delle stesse che NON appartenevano al cliente che invece, negli anni, aveva pagato centinaia di migliaia di euro per i differenziali negativi generati dal derivato ed incassati (illegittimamente) dalla banca.

In tempi di costanti #cessioni di crediti e di aziende, quindi, la decisione in commento appare interessante avendo riconosciuto giustamente che:
- le cd ‘NULLITA’ DI PROTEZIONE’ sono rilevabili d’ufficio e riservate al solo interesse del contraente debole (ossia al cliente e non alla Banca);
- la produzione da parte del cliente della clausola compromissoria da lui non firmata ma con dichiarazione di volesse valere deve essere inteso quale equipollente alla sua sottoscrizione;
- la ‘pacifica regola in ordine alla circolazione della clausola compromissoria insieme con il contratto cui accede’;
- la legittimazione passiva dell’istituto cessionario per ogni contestazione afferente i contratti ceduti.
Alla luce di ciò, quindi, il Collegio arbitrale ha accolto la domanda dichiarando la:
  (i) la #NULLITA’ del contratto derivato e del contratto quadro, con
  (ii) #CONDANNA della #banca alla restituzione di oltre 268 mila euro al cliente (oltre interessi maturati in corso di causa per ulteriori 60 mila euro).
Il relativo lodo, peraltro, NON è stato impugnato e la decisione è divenuta DEFINITIVA.

Il  CONSIGLIO, quindi, è semplice quanto essenziale:
CONTROLLARE sempre ogni contratto(bancario o finanziario) ed ACCERTARSI della genuinità di ogni firma. In caso di mancanza o falsità delle stesse, infatti, può esservi il diritto a recuperare le somme pagate. 

Livorno, 26 agosto 2020
Avv. Nicola Stiaffini
(Riproduzione riservata)
Scarica il LODO 21 gennaio 2020