HAI UN’ASSICURAZIONE NEL TUO PRESTITO? PUOI AVERE DIRITTO AD UN RIMBORSO

Con la sentenza del Tribunale di Livorno 353/2022 è stato confermato che se una polizza assicurativa (per esempio per infortuni, per la perdita dal lavoro o una polizza salute) è inserita in un prestito come (sostanzialmente) obbligatoria, il relativo costo deve essere conteggiato tra gli interessi. Se ciò non viene fatto, i diritti del consumatore finanziato sono violati e si ha diritto ad un sostanziale rimborso o a una riduzione del costo del finanziamento (riducendo il tasso di interesse al tasso legale).

Accade molto spesso che i finanziamenti (per liquidità, acquisto auto, ristrutturazione, ecc…) contengano (anche se formalmente proposte come facoltative) delle polizze assicurative. In tali casi, quindi, occorre indagare se queste polizze erano o meno facoltative. Gli elementi indicatori della obbligatorietà sono generalmente i seguenti:

-       contestualità della polizza e del finanziamento;

-       beneficiario individuato nel finanziatore;

-       indennizzo parametrato al debito;

-       diritto di recesso limitato e/o non gratuito.

In presenza di tali elementi, anche se la polizza è formalmente definita ‘facoltativa’, è invece possibile dimostrare la sua reale obbligatorietà. Ciò comporta un potenziale errore nel tasso effettivo (cd TAEG) dichiarato nel contratto rispetto a quello realmente applicato (proprio perché non contenente il costo della polizza) con conseguente diritto al rimborso delle maggiori somme versate rispetto al mero tasso legale.


Nel caso in oggetto il cliente, a fronte di un importo finanziato di 35 mila euro del 2011 (durata 12 anni), ha ottenuto un rimborso di oltre 37 mila euro (corrispondenti ai maggiori interessi pagati rispetto al tasso legale in considerazione delle polizze obbligatorie non debitamente conteggiate nel TAEG), oltre le spese di causa.

In tempi di costanti aumenti dei tassi di interessi, quindi, il consiglio è di controllare i propri finanziamenti attraverso avvocati esperti di diritto bancario e, in presenza dei requisiti del caso, procedere alle contestazioni che potrebbe (ove ben gestite) determinare un importante rimborso o una riduzione drastica del tasso di interesse.

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Livorno, 9 novembre 2023

Avv Nicola Stiaffini