La (IM)meritevolezza ex art. 1322 cc delle “fideiussioni” SCHEMA ABI.

Le Fideiussioni Schema-ABI, quali contatti atipici di garanzia, possono considerarsi meritevoli di tutela ex art 1322 II co cc?

Oltre alle note questioni in tema ANTITRUST, infatti, la legittimità di tale schema contrattuale presuppone altresì il superamento di tale essenziale giudizio. Tuttavia, alla luce delle informazioni tratte dal noto provvedimento antitrust n. 55 del 2005 di Banca d’Italia nonché dei più recenti approdi della Giurisprudenza, l’esito di tale verifica non può che essere NEGATIVO.

E’ noto infatti che il modello di Fideiussione che Schema-ABI:
  (i) è diffuso già da molto tempo presso le banche italiane (almeno dalla fine degli anni ‘70);
  (ii) è un contratto atipico con una causa e funzione indennitaria e dunque distinto dalla fideiussione di cui codice civile;
  (iii) le specifiche condizioni caratterizzati lo schema ABI (ex artt. 2, 6 e 8) non sono funzionali alla tutela del credito perché disincentivano le banche al rispetto dei propri obblighi istituzionali nel fare credito;
  (iv) è stato sanzionato dall’autorità antitrust per contrarietà l’ordine pubblico economico (laddove la sanzione antitrust è connessa alla violazione di principi di ordine pubblico, ex artt 101 e 102 TFUE).

Alla luce di tali premesse, quindi, si deve concludere nel ritenere che tale contratto ‘schema ABI’ comporta un evidente
ingiustificato aggravamento della posizione del garante,
prevedendo significativi vantaggi a favore delle banche, vantaggi che non risultano giustificati dal
perseguimento di alcun effettivo interesse generale del nostro ordinamento, ma anzi sono in contrasto sia ad interessi generali (il regolare ed efficiente andamento del mercato del credito), sia agli interessi delle controparti contrattuali (a maggior ragione ove trattasi di consumatore).
Si tratta, infatti, di un contratto sanzionato perché in contrasto con l’ordine pubblico e in più un contratto che si inserisce nell’alveo della tutela delle nullità di protezione, essendo strutturalmente concepito come un assetto di interessi tra parti aventi ‘pesi’ specifici diversi tra loro.

E’ necessario, infatti, sottoporre ad una valutazione di validità, sotto il profilo della MERITEVOLEZZA, questo contratto atipico di garanzia, anche in ragione del risultato concreto realizzato, in termini di sua compatibilità ‘strutturale’ nel nostro ordinamento interno considerando, appunto, l’evidente ‘squilibrio’ predisposto dal contraente forte in danno al contraente debole, sulla scorta del paradigma di cui all’art. 1322, comma secondo c.c.

L’esito di tale valutazione non può che essere NEGATIVO perchè la ragione meritevole di tutela non c’è trattandosi è un contratto che persegue esclusivamente gli interessi del contraente forte, all’interno di una contrattualizzazione di massa e non risponde ad esigenze di sistema e generali ma unicamente ad interessi della parte ‘forte’.

Peraltro, a conferma di tali conclusioni, deve rilevarsi che la funzione indennitaria di un contratto ne presuppone necessariamente una corrispettività, posto che nel nostro ordinamento l’impegno ad indennizzare è valido a fronte di un corrispettivo (art. 1882 c.c.) che nel caso di specie NON C’E’. Il vincolo di garanzia assunto dal garante, quindi, non è giustificato (stante lo sbilanciamento tra il vantaggio per il garantito e il rischio assunto dal garante) in assenza di corrispettivo per il garante.

In altre parole, il contratto atipico di garanzia
cd Schema-ABI NON può essere considerato meritevole di tutela perchè:
  (i) è imposto senza corrispettivo alcuno a soggetti deboli non professionali;
  (ii) non è sorretto da alcuna giustificazione ‘superiore’;
  (iii) è in contrasto con la legge antitrust ed ai connessi principii di ordine pubblico.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia all’articolo completo al seguente http://fideiussioninulle.it/2020/06/10/immeritevolezza-ex-art-1322-cc-delle-fideiussioni-schema-abi/

Livorno, 10 giugno 2020

Avv. Maria Laura Ficola
Avv. Armida Dal Bo
Avv. Nicola Stiaffini
Avv. Gladys Castellano

(riproduzione riservata)

AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2020: Sul sito https://academy.unionlaw.it/ è possibile accedere al primo VIDEO-SEMINARIO ed al primo DISPENSA interamente dedicate dal tema delle fidueissioni Schema ABI.