Le cause pendenti delle Banche Venete restano ad Intesa. Ecco l'atto di cessione a Banca Intesa: prime riflessioni.


ac8b8406-8749-4aff-a967-16544b899e6b.jpg

Le cause pendenti della Banche Venete restano ad Intesa. Ecco l'atto di cessione a Banca Intesa: prime riflessioni.

di Nicola Stiaffini

 

Sono bastate 28 pagine per cedere due banche che hanno fatto -nel bene e nel male- la storia d'Italia (non solo del triveneto) ad IntesaSanPaolo (ISP). Alle 4.15 (!) della mattina del 26.6.2017 è stato firmato il contratto di cessione di azienda da BPVi e BV a ISP.

La lettura dell'atto, per quel che qui interessa, ha chiarito due aspetti importanti per tutti coloro che hanno già introdotto azioni verso le banche venete cedenti. Ai sensi dell'art 3.1.2 (lett b., paragr. (vii), infatti, si apprende che tra le 'passività incluse' nella cessione figurano espressamente 'i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA o con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione'.

Tutti coloro, quindi, che hanno pendenti controversie con la BPVi e/o BV in tema di usura, anatocismo, rettifica del saldo del c/c, accertamenti negativi, contratti derivati o altro, proseguiranno il proprio giudizio nei confronti di Intesa San Paolo spa. A ben vedere, dunque, si tratta di una buona notizia stante la maggior solidità della predetta cessionaria con una prognosi di recupero di eventuali crediti così accertati certamente maggiore rispetto al passato.

Restano fuori da tale perimetro, purtroppo, tutti coloro che l'azione non l'hanno ancora azionata atteso che l'art 3 I comma lett c) del DL 99/17 esclude espressamente dalla cessione le controversie introdotte dopo la cessione stessa (dunque dopo il 26.6.17).

Se è certamente comprensibile la necessità di operare scelte, anche difficili, in sede di cessione d'azienda, la scelta descritta appare particolarmente sacrificante per chi -a parità di diritti- non ha ancora azionato la causa (magari in attesa proprio di comprendere la sorte della banca veneta di riferimento). La scelta, quindi, appare non esattamente in linea neanche con l'art 3 Cost per evidente disparità di trattamento e sono, quindi, prevedibili (in caso di consolidata incapienza della bad bank) contestazioni su tale delicatissimo aspetto.

Inoltre, il contratto di cessione predetto risolve anche un altro dubbio che ci eravamo posti ossia quello sulla sorte dell'azione di responsabilità già azionata verso gli ex vertici di BPVi. L'art. 3.1.4 lett. a. paragr. (ii), infatti, espressamente esclude il passaggio di tale giudizio in capo a Intesa SanPaolo spa. Si prevede infatti che tra le 'attività escluse' dalla cessione si sono 'i diritti e le azioni di responsabilità e risarcitorie promosse dagli organi sociali di BPVi e VB prima della loro messa in LCA ovvero promosse o che potrebbero essere promosse dagli organi della procedura di LCA'.

La previsione era certamente necessaria perchè, in mancanza della stessa, tale azione (come era stato ipotizzato nel mio precedente intervento del 27.6.17) sarebbe altrimenti compresa nelle attività cedute.

(riproduzione riservata).

 

SCRIVIMI