NULLITA' DELLA CMS PER INDETERMINATEZZA, Tr. Livorno Ord 13.11.17

NULLITA' DELLA CMS PER INDETERMINATEZZA, Tr. Livorno Ord 13.11.17

Con il provvedimento in esame, il Tribunale di Livorno -già in sede istruttoria- ha accolto la nostra eccezione di nullità della CMS per indeterminatezza. La laconica indicazione 'CMS 1% sul fido' (contenuta negli atti di causa), infatti, è stata ritenuta -giustamente- insufficiente a rendere pienamente comprensibile e certa la relativa determinazione.

E' infatti certo il fatto che in una clausola di tal fatta manca l'indicazione della sua periodicità di applicazione, i criteri di calcolo ed anche -appunto- la base di computo, rendendola -indubbiamente- nulla perchè indeterminata.

Tale conclusione, infatti, è certamente conforme ed avvalorata dalla giurisprudenza già citata in citazione (Tr. Reggio Emilia n. 650 del 23 aprile 2014; Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011 n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo 18/1/2010 n. 84, Tribunale Busto Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova 18/10/2006, Tribunale Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale Vibo Valentia 28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce 27/6/2000), cui si aggiunge anche il Trib. Pavia Sez. III, 04/05/2015 secondo il quale 'risulta assolutamente indeterminato il criterio di calcolo del relativo tasso. Tale clausola, cioè, deve indicare in modo chiaro il tasso, i suoi criteri di applicazione e la periodicità dell'applicazione stessa. In difetto di tali indicazioni, la clausola è senz'altro nulla per indeterminatezza: così derivandone che le somme addebitate a titolo di c.m.s. sono pagate senza causa, con gli effetti che ne derivano in termini di restituzione e ricalcolo'.

Anche il Tribunale di Taranto 11.8.16 ha confermato che 'La relativa pattuizione' (di CMS, ndr) 'tuttavia,è nulla per indeterminatezza allorché nel contratto si indichi la mera misura della commissione, restando in tal caso impossibile la individuazione dell'oggetto della stessa'. Ancora più chiaramente il Trib. Milano Sez. VI, 22/07/2016 ha sancito che 'La clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone la sola misura percentuale' (esattamente come nel caso di specie) 'e non specificando se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, né se il relativo importo vada calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto'. Si ricorda poi che il Tribunale di Verona, 27 Ottobre 2015 (in www.ilcaso.it) ha confermato tale conclusione: 'In tema di CMS, le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 e 1418 cod.civ. quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la CMS vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento ‘x’ di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di ‘n gg’ di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall’art. 1346 cod.civ. in materia di requisiti dell’oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto' .

Si ritiene utile poi segnalare che nell'ordinanza in commento, alla luce di tale dichiarazione di nullità già in sede di ordinanza istruttoria, rappresenta la ragione per la quale nel relativo quesito al CTU, il Giudice ha giustamente richiesto di non tener 'conto delle poste addebitate a titolo di CMS'.

Si evidenzia infine che, nel caso specifico, il presunto debito del correntista era composto per oltre il suo 60% proprio da CMS che, invece, devono essere espunte dal riconteggio del corretto dare/avere proprio come richiesto.

Livorno, 11 gennaio 2018

Nicola Stiaffini

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