‘POSSO BLOCCARE L’ASTA SULLA MIA CASA’? -Ultime notizie dalla Corte di Giustizia-
Forse non tutti sanno che molte persone hanno diritto a chiedere la sospensione dell’asta o la liberazione del proprio bene o, ancora, l’estinzione del pignoramento sul proprio stipendio o, in alcuni casi, anche un risarcimento alla banca per l’asta subita. ‘Posso bloccare l’asta sulla mia casa?’, infatti, è stata la domanda più frequente in questi ultimi mesi e, per questo, occorre fare chiarezza.
Grazie alle recenti sentenze dei supremi Giudici europei (Corte di Giustizia Grande Sezione del 17/5/2022), infatti, è possibile chiedere le tutele indicate in presenza di tre essenziali requisiti:
(i) requisito soggettivo: queste nuove tutele spettano ai consumatori (ossia a chi ha assunto un debito non per ragioni professionali);
(ii) requisito oggettivo: occorre la presenza di cd clausole abusive nel contratto con la banca/finanziaria (molto frequenti nella pratica);
(iii) requisito temporale: se si agisce prima dell’asta si potrà chiedere sospensione e liberazione; se si agisce dopo, si potrà richiedere il risarcimento danni.
Inoltre, queste tutele possono essere invocate anche se si è ricevuto molti anni prima un decreto ingiuntivo (ossia un’ordine di pagamento dal Tribunale) a cui mai si è fatto contestazione (cd. decreto ingiuntivo passato in giudicato).
A brevissimo la Cassazione a sezioni unite (ossia il massimo organo giudiziario nazionale recependo i giudici europei) indicherà anche le modalità con cui il Giudice dell’esecuzione dovrà attuare d’ufficio il controllo necessario. Oggi, però, ogni consumatore ‘vittima’ di clausola abusiva può già validamente difendersi ed ottenere ‘giustizia’ (come già avvenuto ai Tribunali di Udine, Milano, Verbania nelle ultime settimane) anche superando un decreto ingiuntivo passato in giudicato.
Il consiglio, quindi, è quello di rivolgersi a professionisti che possano verificare la presenza dei requisiti indicati e così consigliare il singolo consumatore.
Livorno-Bergamo 2 marzo 2023
Avv. Nicola Stiaffini
Avv. Gladys Castellano
(riproduzione riservata)
Grazie alle recenti sentenze dei supremi Giudici europei (Corte di Giustizia Grande Sezione del 17/5/2022), infatti, è possibile chiedere le tutele indicate in presenza di tre essenziali requisiti:
(i) requisito soggettivo: queste nuove tutele spettano ai consumatori (ossia a chi ha assunto un debito non per ragioni professionali);
(ii) requisito oggettivo: occorre la presenza di cd clausole abusive nel contratto con la banca/finanziaria (molto frequenti nella pratica);
(iii) requisito temporale: se si agisce prima dell’asta si potrà chiedere sospensione e liberazione; se si agisce dopo, si potrà richiedere il risarcimento danni.
Inoltre, queste tutele possono essere invocate anche se si è ricevuto molti anni prima un decreto ingiuntivo (ossia un’ordine di pagamento dal Tribunale) a cui mai si è fatto contestazione (cd. decreto ingiuntivo passato in giudicato).
A brevissimo la Cassazione a sezioni unite (ossia il massimo organo giudiziario nazionale recependo i giudici europei) indicherà anche le modalità con cui il Giudice dell’esecuzione dovrà attuare d’ufficio il controllo necessario. Oggi, però, ogni consumatore ‘vittima’ di clausola abusiva può già validamente difendersi ed ottenere ‘giustizia’ (come già avvenuto ai Tribunali di Udine, Milano, Verbania nelle ultime settimane) anche superando un decreto ingiuntivo passato in giudicato.
Il consiglio, quindi, è quello di rivolgersi a professionisti che possano verificare la presenza dei requisiti indicati e così consigliare il singolo consumatore.
Livorno-Bergamo 2 marzo 2023
Avv. Nicola Stiaffini
Avv. Gladys Castellano
(riproduzione riservata)