Commissione Massimo Scoperto (cd CMS), se (non) la conosci la eviti.

Commento alla sentenza del Tribunale di Livorno n. 792/2019

Il Tribunale di Livorno con la sentenza in commento ha confermato la nostra contestazione secondo cui la ‘famigerata’ CMS (pur prevista nel contratto) era nulla per come formulata. Considerando che l’apparente saldo negativo richiesto dalla banca era di circa 42 mila euro, di cui circa 40 mila versate proprio in forza della CMS (nulla), quel cliente si è di fatto liberato del 95% circa del proprio debito.
In tal senso è opportuno precisare che, successivamente al 1996 (con l’entrata in vigore della legge sull’usura L 108/96) le Banche hanno dovuto ridurre drasticamente gli interessi passivi precedentemente applicati. Tuttavia, spesso, hanno ‘compensato’ tale minor guadagno con l’applicazione -appunto- delle CMS che infatti -almeno sino al 2009- hanno rappresentato una importantissima voce di guadagno per gli istituti bancari (che il caso sopra esaminato, infatti, ben esemplifica).
Tale operatività, si badi, è del tutto legittima. Tuttavia, la legittimità di ciò è condizionata e tutelata dal nostro ordinamento (sia dal codice civile che dal cd TUB, testo unico bancario) che, infatti, impone una chiarezza assoluta circa ogni commissione da applicare al correntista. Laddove, invece, tale commissione (o altre) non risultano univocamente interpretabili, ovvero lascino spazio all’interpretazione della stessa, non si potrà che incorrere -giustamente- nella nullità della clausola stessa. Si tratta del concetto di determinatezza e determinabilità delle clausole contrattuali, la cui violazione ne determina la nullità ex artt 1346, 1418 cc ed art 117 e 117 bis TUB.
Il Tribunale di LIvorno, accogliendo totalmente la tesi da noi sostenuta, infatti ha confermato che ‘risulta determinante che la clausola inserita nei contratti bancari presenti un dettato chiaro ed inequivoco tanto da consentire all’interprete d’individuare come debba essere calcolata la commissione di massimo scoperto e cioè sull’accordato oppure sull’utilizzato ed in tal caso se debba essere considerato il picco massimo dello scoperto trimestrale o la media dello stesso o altro dato.
La indicazione del tutto scarna contenuta nel contratto in esame non consente di comprendere le modalità di applicazione delle commissioni di massimo scoperto effettivamente convenuta nel caso di specie.
L’indeterminatezza ed indeterminabilità della clausola ne impone pertanto la declaratoria di nullità’.

In buona sostanza, quindi, in relazione alla CMS parafrasando un vecchio adagio se (non) la conosci, la eviti o, per meglio dire, se non la descrivono correttamente, la puoi evitare.
Atteso che, soprattutto sino al 2009, la CMS è stata applicata con certezza su ogni conto corrente affidato, la relativa verifica risulta particolarmente importante onde poi poter semmai far rettificare il saldo attuale o, in caso di rapporti chiusi, recuperare le relative somme.
Livorno, 25 ottobre 2019
Avv. Nicola Stiaffini


La sentenza 792/19 è scaricabile al seguente link:  http://www.nicolastiaffini.it/case-history




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