ESECUZIONE SOSPESA. MUTUO CONDIZIONATO, ANCHE IN TOSCANA LE COSE CAMBIANO

(nota a Tribunale di Grosseto, ord. 28.6.2019 )

Il Tribunale di Grosseto con l'ordinanza in commetto, in accoglimento con della nostra eccezione, ha:

  • SOSPESO l'efficacia esecutiva del mutuo fondiario (in forza del quale la banca aveva notificato relativo atto di precetto, per oltre 158 mila euro);

  • SOSPESO l'esecuzione immobiliare che la banca aveva, nel frattempo, introdotto.

La decisione appare rilevante:

  1. per l'importante effetto che produce atteso che, ormai, la banca ora NON potrà vendere all'asta le due case pignorate per tutta la durata del giudizio di opposizione;

  2. perchè è una delle prime (se non proprio la prima) pronunce in Toscana ad accogliere questa eccezione.

In particolare, il Tribunale ha dichiarato che:

'dalla lettura delle clausole sopra riportate si ricava che le parti, pur avendo dato reciprocamente atto della avvenuta consegna della somma mutuata, hanno previsto contestualmente la restituzione alla Banca dell’intera somma mutuata ai fini della costituzione di un deposito cauzionale infruttifero e differito l’effettiva disponibilità della stessa ad un momento successivo, ossia all’esito della verifica delle condizioni previste dalla banca medesima e all’adempimento delle altre condizioni stabilite nel contratto' e quindi che 'nonostante la formale dichiarazione di quietanza, solo apparentemente le somme siano uscite dalla disponibilità della banca per entrare in quella della mutuataria e che i contratti stipulati inter partes non documentino l’esistenza originaria di un’obbligazione di somma di denaro con conseguente inidoneità ad assolvere alla funzione di titoli esecutivi autonomi ed autosufficienti ex art. 474 c.p.c. per la restituzione delle somme che si affermano erogate'.

Alla luce di ciò, quindi, non possono considerarsi validi titoli esecutivi tutti quei mutui in cui i clienti -pur avendo dichiarato di aver ricevuto la somma a mutuo- hanno, in realtà, lasciato la medesima nella disponibilità della banca sino, almeno, al verificarsi di specifiche condizioni.

Atteso che moltissime procedure esecutive (pignoramenti) iniziano proprio in forza di un atto di precetto su tali tipologie di mutuo, la pronuncia ottenuta dallo scrivente rappresenta ulteriore ottima argomentazione a difesa del mutuatario.

Qualor occorrer possa, quindi, questa è l'ennesima prova del fatto che difendersi (bene) nei confronti di una banca permette di riequilibrare i rapporti ed ottenere la giusta tutela del caso.

Nicola Stiaffini

Livorno, 5 luglio 2019

(riproduzione riservata)

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