ESTRATTI CONTO NECESSARI ANCHE PER LA PROVVISORIA ESECUTORIETA' DEL DECRETO INGIUNTIVO

di Nicola Stiaffini


Il Tribunale di Firenze, con ordinanza 27.9.18, ha accolto la nostra eccezione di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, stante la mancanza della produzione degli estratti conto integrali a prova del credito preteso dalla Banca.

Così facendo, quindi, il Tribunale ha confermato il consolidato orientamento della SC circa la necessità di tale produzione, con la particolarità che si è dichiarato -giustamente- che tale documentazione è necessaria già in sede di costituzione in giudizio qualora la banca pretenda la provvisoria esecutorietà del credito. Se mancano tali documenti, infatti, il decreto deve essere sospeso ovvero, a seconda dei casi, non dovrà essere concessa la provvisoria esecutorietà.
La decisione, quindi, risulta particolarmente importante ed utile perchè riconosce il diritto di tutti gli ingiunti a conoscere subito e con esattezza l'origine e lo sviluppo del credito monitoriamente azionato. In mancanza di tali documenti, salva la facoltà della banca di produrli nel corso della causa ex art 183 cpc, il decreto non potrà godere della provvisoria esecutorietà.
Il nostro cliente, quindi, potrà affrontare con maggiore tranquillità il giudizio di opposizione e verificare se la banca è realmente o meno sua creditrice.



Avv. Nicola Stiaffini

Livorno, 28.9.2018

(riproduzione riservata)

leggi il provvedimento: http://www.nicolastiaffini.it/case-history