MUTUO: TUTTO CHIARO? L'APPARENZA, TALVOLTA, INGANNA.

Nullità della clausola sulla mora e diritto al rimborso degli interessi pagati.

(Nota alla sentenza del Tribunale di Livorno n. 532 del 4 maggio 2018)

Spesso -spessissimo per la verità- nei contratti bancari ciò che appare chiaro, talvolta non lo è affatto, e questo può dare diritto ad ingenti rimborsi al cliente.

L'importante decisione del Tribunale di Livorno del 4.5.18 n. 532 (in http://www.nicolastiaffini.it/case-history), accogliendo la domanda del mutuatario difeso dall'Avv. Nicola Stiaffini, ha il pregio di aver confermato tale 'incertezza' contrattuale, aver dichiarato nulla una clausola che -a prima vista- pareva chiara ed aver, infine, condannato la banca a restituire le relative somme ed a pagare le spese legali.

La clausola in esame prevedeva che: 'Il tasso di mora viene determinato maggiorando di due (2) punti semestrali il tasso definitivamente fissato nell'atto di erogazione e quietanza'. A prima lettura, quindi, la norma 'sembrerebbe' indicare di dover sommare 4 punti (ossia 2 punti a semestre: 2+2). Tuttavia, atteso che -com'è noto- si tratta di interessi composti, la maggiorazione potrebbe essere anche di 4,04 punti (applicando a 4 il coefficiente tempo ).

Quale delle due ipotesi è, dunque, corretta ?

La risposta è in realtà irrilevante, atteso che ciò che conta in tema di interessi superiori al tasso legale è -in primis- la loro certa determinazione o, quantomeno, determinabilità. Laddove, quindi, la clausola non è chiara (al suo doveroso approfondito esame) ovvero si presta ad una molteplicità di interpretazioni (4 o 4,04?), ciò è sufficiente per renderla nulla.

Il cliente bancario, quindi, deve sempre poter comprendere -con certezza assoluta- l'entità delle somme che andrà a pagare alla banca. Se la clausola non contiene tale certezza assoluta, infatti, la stessa è nulla ed il cliente avrà diritto di essere rimborsato di quanto così pagato.

Niccolò Machiavelli scriveva che 'Ognuno vede quel che tu pari; pochi sentono quel che tu sei', (cap.XVIII, ne 'il principe', 1513). A distanza di oltre 500 anni, la medesima considerazione calza a pennello, quindi, per le clausole contenute nei contratti di mutuo.

La sentenza descritta, pertanto, conferma il fatto che è sempre opportuno far esaminare ad un legale specializzato in diritto bancario tutte le clausole (anche quelle che 'appaiono' chiare) affinché si possa confermare -o meno- la loro legittimità. Qualora così non fosse, infatti, quel cliente avrà buon diritto di essere rimborsato dalla banca, e ciò anche -e soprattutto- se il mutuo (o altro finanziamento) è già estinto, purchè non oltre i 10 anni. Sono moltissimi i clienti che, infatti, così 'scoprono' di essere creditori della propria banca e ciò, talvolta, anche per somme ingenti.

L'Avv. Nicola Stiaffini, quindi, è disponibile ad eseguire tali verifiche preliminari e poter scoprire così se si è creditori (o minor debitori) della banca.

Nicola Stiaffini

Livorno, 28.6.2018

(riproduzione riservata)

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