QUANDO UN DERIVATO E' NULLO ACCADE CHE ...

di Avv. Nicola Stiaffini

Il Tribunale di Firenze (sent 1145/2021) ha dichiarato la NULLITA’ di un contratto DERIVATO (tipo SWAP IRS) del 2004 riconoscendo il diritto del cliente ad ottenere il RIMBORSO di ogni somma versata dal cliente (società) alla banca.

Accogliendo la tesi dell’attore, infatti, il Giudice ha confermato che la banca:
(i) NON aveva INFORMATO adeguatamente il cliente circa le essenziali informazioni e caratteristiche del prodotto finanziario (cd mark to market; costi impliciti);
(ii) NON gli aveva fornito gli SCENARI PROBABILISTICI.

In pratica, la banca non ha offerto al cliente 
gli ‘elementi necessari per la misurazione del rischio finanziario del contratto derivato
con conseguente
‘fisiologica e macroscopica sproporzione fra i vantaggi della Banca e gli svantaggi del cliente’.

La banca quindi è stata condannata a rimborsare, al netto del prescrizione, tutto quanto il cliente aveva versato in forza del derivato, oltre a parte delle spese legali.

Si tratta di una delle prime pronunce che fa corretta applicazione dei principi sanciti dalle SSUU della Cassazione con la recente sentenza 8770 del 2020.

Warren Buffett aveva definito i derivati finanziari quali ‘armi finanziarie di distruzione di massa’.

In questo caso, il colpo è tornato al mittente.


Nicola Stiaffini

(riproduzione riservata)

PDF del provvedimento in http://www.nicolastiaffini.it/case-history

Livorno, 5 maggio 2021