STOP AL FORUM SHOPPING DELLA BANCA: CERTE CLAUSOLE DEROGATORIE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE SONO NULLE

Con la sentenza n 169 del 2021, il Tribunale di Pistoia ha dichiarato la nullità delle clausole di derogatorie della competenza territoriale invocate dalla banca.
Si tratta di clausole molto diffuse nei contratti di conto corrente (ed altri) a mente delle quali si legge:

'Per ogni controversia che potesse insorgere tra il correntista e la Banca in occasione o dipendenza del presente rapporto, il Foro competente in via esclusiva per le azioni promosse dal correntista è, oltre quello ove la Banca ha la sede attualmente Roma (...). La banca a invece facoltà di agire nei confronti del correntista a sua scelta, oltre che presso il foro ove la banca alla propria sede legale attualmente Roma, anche in uno qualunque dei fori previsti dalla legge, come pure in uno qualunque dei seguenti altri fori: Torino, Milano, Verona, Treviso, Trento, Bologna, Ravenna, Firenze, Perugia, Pescara, Roma, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari'.

Praticamente la banca può radicare una causa contro il 'cliente' dove vuole (o dove -forse- gli
indirizzi giurisprudenziali sono più favorevoli alle proprie tesi) mentre il cliente solo presso la sede 'attuale' della banca. Ultimamanete, infatti, la 'geografia giudiziaria'  ha assunto un ruolo decisivo
nel contenzioso bancario.


Tali clasuole, però, con la sentenza in commento sono state dichiarate:
'nulle per indeterminatezza dell'oggetto ovvero comunque inidonee
a costituire valido accordo di deroga alla competenza per violazione dell'art 29 cpc'.

Nel caso di specie, infatti, si trattava di un rapporto di c/c sorto a Pistoia, allorquando la Banca aveva sede a Roma e, successivamente, si era trasferita a Verona e poi a Milano, il che rendeva (inammissibilmente) incerto l'eventuale foro competente.
Il Tribunale di Pistoia, infatti, ha confermato la tesi difensiva dell'attore, rigettando l'eccezione di incompetenza territoriale sostenuta dall'istituto e confermando la propria competena.

Non solo.
Molto interessante risulta anche un altro passaggio della sentenza laddove si osserva che:

'l'esclusività indicata dall'art 29 II co cpc (è) prevista .. solo a vantaggio della banca (..)
il che tuttavia si pone in contrasto con le finalità e la ratio degli artt 28 e 29 cpc
che consentono la deroga alla competenza territoriale non esclusiva purchè essa operi per entrambe le parti (..) e purchè individui con certezza il foto pattizio'.

Va anche aggiunto che, in questo caso, parte attrice è una società (ricordando a noi stessi, peraltro, che tali clausole non sarebbero comunque mai valide nei confronti di un consumatore). Il predetto principio, quindi, risulta equo e corretto anche per ristabilire il dovuto equilibrio contrattuale in presenza di oggettiva sperequazione in favore del contraente forte (la banca). 

Se si conviene di derogare la competenza territoriale, quindi, la clausola deve essere chiara, determina e reciproca.

Livorno, 22 febbraio 2021
Avv. Nicola Stiaffini


(non riproducibile)

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