NON CI SONO SORELLE E SORELLASTRE NELLA TUTELA ANTITRUST SULLE FIDEIUSSIONI

La distinzione omnibus/specifiche delle fideiussioni è del tutto irrilevante ai fini della tutela antitrust (Banca d’Italia 55/05).

Il Tribunale di Pisa ha recentemente sostenuto che la ‘nota' questione sulle fideiussioni-schema Abi riguarderebbe solo le cd ‘fideiussioni omnibus’ non, invece, quelle specifiche (ossia quelle poste a garanzia di mutui, leasing, finanziamenti, ecc..) (ord. est. Zucconi 6/11/2019).

Tuttavia, a ben vedere, la conclusione corretta da trarre dovrebbe essere diversa atteso che anche le cd fideiussioni specifiche devono essere comprese nel raggio di azione del provvedimento antitrust di Banca d’Italia (n. 55/05): se queste sono conformi allo schema abi, dunque, sono nulle tanto quanto le ‘sorelle’ cd omnibus.

La distinzione tra fideiussione ‘omnibus’ e ‘specifica’, infatti, è del tutto irrilevante in tal senso perchè NON riguarda le condizioni della garanzia stessa (identiche, per entrambe, al noto schema ABI censurato dall’autorità antitrust) ma divergono solo nel relativo oggetto. Le specifiche, infatti, riguardano un unico finanziamento, le omnibus riguardano qualunque operazione futura tra la banca ed il soggetto garantito.

In altri termini, entrambe appartengono alla categoria cd ‘

fideiussioni a garanzia di operazioni bancarie

’ di cui al noto schema ABI ed alla Circolare ABI Serie Tecnica O, n. 20 del 17/6/1987. Con tale circolare, infatti, ABI ha definito le condizioni delle fideiussione (sia specifiche che omnibus) generando così il cd schema ABI che, poi, è stato oggetto di indagine da parte di Banca d’Italia nel 2008.

A conferma di tale conclusione, infatti, è sufficiente rilevare:

(i) i testi delle fideiussioni specifiche sono identici allo schema ABI, esattamente come accade per le omnibus senza distinzione alcuna;

(ii) sia la Cassazione (30818/18) che ABF Collegio di Milano (decisione 16558/19), pronunciandosi su fideiussioni specifiche, appunto, hanno confermato (non eccependola) l’assoluta irrilevanza della distinzione in esame (specifica o omnibus) e hanno imposto, infatti, per entrambe il rispetto della normativa anticoncorrenziale.

Non solo.

In ultimo, nonostante l’evidenza di quanto già detto, deve valere altresì una semplice quanto indissolubile e dirimente considerazione. Se, infatti, fosse corretto il censurato pensiero del Tribunale di Pisa (ossia che le fid. Specifiche sarebbero esenti dalle censure di Banca d'Italia n. 55/05) ciò rappresenterebbe una facile elusione al precetto antitrust da parte delle banche. Ciò, infatti, permetterebbe loro di attuare l' ‘intesa vietata’ -anzichè con un’unica fideiussione omnibus-schema ABI (vietata)- con tante fideiussioni specifiche-schema ABI (apparentemente lecite) per quante operazioni si vorranno porre in essere.

E’ evidente, quindi, che tale modalità di azione non possa certo essere consentita dal nostro ordinamento rappresentando un evidente negozio (altrettanto) nullo in quanto in frode alla legge e/o al divieto disposto dall’Antitrust.

E’, dunque, anche per tale innegabile ragione che la distinzione omnibus/specifiche sia del tutto irrilevante.

Alla luce di ciò, quindi, ogni fideiussione conforme allo schema ABI -sia essa specifica o omnibus o relativa ad una apertura di credito, ad un mutuo piuttosto che ad un leasing- è certamente sempre soggetta alla tutela di cui al provvedimento di Banca d’Italia ed alla legge antitrust. Con la giusta istruttoria ed impostazione difensiva, quindi, anche i fideiussori di mutui, leasing, finanziamenti possono essere liberati.

Livorno, 30.11.19

Nicola Stiaffini

(riproduzione riservata)

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